Art. 35.
(Esclusione del socio).

      1. L'esclusione del socio è deliberata da almeno i due terzi degli altri soci; essa avviene di diritto in caso di cancellazione o di radiazione del socio dall'albo professionale.
      2. La sospensione dall'esercizio dell'attività professionale costituisce giusta causa di esclusione dalla società deliberata con la maggioranza semplice dei soci, escludendo dal computo il socio sospeso.